III – Chiesa e omosessualità
La
condanna dei Papi, dei concili, del Diritto Canonico
e
dai documenti ufficiali recenti
Dall’opera “Chiesa e
omosessualità – Le ragioni di un’immutabile condanna” (Centro Culturale
Lepanto, Roma, Supp. a “Lepanto” n. 138, gen. Feb. 1995):
Alla condanna
dei Padri e dei Dottori della Chiesa, si aggiunse, fin dai primi secoli,
quella, costante, dei concili, dei Papi e del Diritto Canonico.
Fin dal 305,
il Concilio di Elvira in Spagna dispose, al canone 71, che agli “stupratori di
ragazzi” venisse negata la santa comunione anche se in punto di morte (cfr. Canones Apostolorum et Conciliorum, pars
altera, p. 11). Le pene canoniche di penitenza vennero poi stabilite nel 314
dal Concilio di Ancyra, al canone 16.
Il XVI
Concilio di Toledo, tenutosi nel 693, al canone 3 condannò la pratica
omosessuale come un vero e proprio crimine punibile con sanzioni giuridiche: il
chierico veniva ridotto allo stato laicale e condannato all’esilio perpetuo,
mentre il laico veniva scomunicato e, dopo aver subito la pena delle verghe,
veniva anch’esso esiliato (Conciliorum
oecumenicorum collectio, vol. XII, col. 71).
Successivamente
nel Concilio di Naplusa, tenutosi in Terrasanta nel 1120, vennero stabilite
minuziose pene per i colpevoli di crimini contro natura, dalle più miti fino al
rogo previsto per i recidivi (cfr. Conciliorum
oecumenicorum collectio, vol. XII, col. 264).
Più autorevole
ancora fu il pronunciamento del Concilio Ecumenico Lateranense III, tenutosi
nel 1179, il quale, al canone II, stabilì che “chiunche venga sorpreso a
commettere quel peccato che è contro natura e a causa del quale ‘la colera di
Dio piombò sui figli della disobbedienza (Ef. 5, 6), se è cherico, venga
decaduto dal suo stato e venga rinchiuso in un monastero a far penitenza; se è
laico, venga scomunicato e rigorosamente tenuto lontano dalla comunità del
fedeli” (Conciliorum oecumenicorum
collectio, vol. XXII, coll. 224 ss.).
Se lo spirito
dell’Umanesimo e del Rinascimento aveva risuscitato le pratiche omosessuali, la
riforma della Chiesa promossa dal Papato nel secolo XVI (più nota come
Controriforma) provocò una tale riscossa delle virtù di fede e di purezza da
risanare quasi dovunque gli ambienti, sia ecclesiastici che laici, che ne erano
stati pervasi.
Fra gli
interventi del Magistero ecclesiastico al riguardo, il più solenne è quello di
san Pio V (1504-1572), il grande Papa domenicano che in due Costituzioni
condannò solennemente e proibì severamente il peccato contro natura.
“Avendo noi
rivolto il nostro animo a rimuovere tutto quanto può offendere in qualche modo
la divina maestà, abbiamo stabilito di punire innanzitutto e senza indugi
quelle cose che, sia con l’autorità delle Sacre Scritture che con gravissimi
esempi, risultano essere spiacenti a Dio più di ogni altro e che lo spingono
all’ira: ossia la trascuratezza del culto divino, la rovinosa simonia, il
crimine della bestemmia e l’esecrabile vizio libidinoso contro natura; colpe
per le quali i popoli e le nazioni vengono flagellati da Dio, a giusta
condanna, con sciagure, guerre, fame e pestilenze. (…)
Sappiano i
magistrati che, se anche dopo questa nostra Costituzione saranno negligenti nel
punire questi delitti, ne saranno colpevoli al cospetto del giudizio divino, e
incorreranno anche nella nostra indignazione. (…)
Se qualcuno
compirà quel nefando crimine contro natura, per colpa del quale l’ira divina
piombò su figli dell’iniquità, verrà consegnato per punizione al braccio
secolare, e se chierico, verrà sottoposto ad analoga pena dopo essere stato
privato di ogni grado” (San Pio V, Costituzione Cum primum, del 1° aprile 1566, in Bullarium Romanum, t. IV, c. II,
pp. 284-286).
…”reprimere tale crimine col massimo zelo possibile”
“Quell’orrendo crimine, per colpa del quale
le città corrotte e oscene (di Sodoma e Gomorra, n.d.r.) vennero bruciate dalla
divina condanna, marchia di acerbissimo dolore e scuote fortemente il nostro
animo, spingendoci a reprimere tale crimine col massimo zelo possibile.
A buon diritto
il Concilio Lateranense V (1512-1517) stabilisce per decreto che qualunque
membro del clero, che sia stato sorpreso in quel vizio contro natura per via
del quale l’ira divina cadde sui figli dell’empietà, venga allontanato
dall’ordine clericale, oppure venga costretto a far penitenza in un monastero
(c. 4, X, V, 31).
Affinché il
contagio di un così grave flagello non progredisca con maggior audacia
approfittandosi di quell’impunità che è il massimo incitamento al peccato, e
per castigare più severamente i chierici colpevoli di questo nefasto crimine
che non sono atterriti dalla morte dell’anima, abbiamo deciso che vengano
atterriti dall’autorità secolare, vindice della legge civile.
Pertanto,
volendo proseguire con maggior vigore quanto abbiamo decretato fin dal
principio del Nostro Pontificato (Costituzione Cum primum, cit.), stabiliamo che qualunque sacerdote o membro del
clero sia secolare che regolare, di qualunque grado e dignità, che pratichi un
così orribile crimine, in forza della presente legge venga privato di ogni
privilegio clericale, di ogni incarico, dignità e beneficio ecclesiastico, e
poi, una volta degradato dal Giudice ecclesiastico, venga subito consegnato
all’autorità secolare, affinché lo destini a quel supplizio, previsto dalla legge
come opportuna punizione, che colpisce i laici scivolati in questo abisso” (San
Pio V, Costituzione Horrendum illud
scelus, del 30 agosto 1568, in Bullarium Romanum, t. IV, c. III, p. 33).
Durante
l’Ottocento, la sensibilità esasperatamente sentimentale ed erotica, diffusa
prima dal Romanticismo e poi più gravemente dal decadentismo, contribuì ad un
certo risorgere dell’omosessualità, che però sembrava tenuto a freno da una
convenzionale “morale laica” e si diffondeva nascondendosi ipocritamente sotto
il velo dell’arte e della moda sensuali.
Con l’inizio
del nostro secolo, gli argini di questa “morale”, ben presto destinati a
crollare, cominciarono a cedere sotto il crescente impatto delle passioni
sregolate, che influenzavano sempre più le classi colte e ricche e cominciavano
a pretendere una legittimazione pubblica.
La Chiesa
pertanto ritenne necessario ribadire la condanna dei peccati risorgenti,
compreso quello omosessuale.
Segnaliamo al
riguardo due fondamentali documenti promossi dal grande Pontefice san Pio X.
Nel suo Catechismo del 1910, infatti, il
“peccato impuro contro natura” è classificato per gravità come secondo, dopo
l’omicidio volontario, fra i peccati che “gridano vendetta al cospetto di Dio”
(Catechismo maggiore, n. 966).
“Questi
peccati – spiega il Catechismo – si
dicono gridare al cospetto di Dio, perché lo dice lo Spirito Santo e perché la
loro iniquità è così grave e manifesta che provoca Dio a punire con più severi
castighi” (n. 967).
Nel Codice di
Diritto Canonico, promosso da san Pio X ma pubblicato da Benedetto XV nel 1917,
e rimasto in vigore fino al 1983, la sodomia è trattata tra i “delitti contro
il sesto comandamento” accanto all’incesto e ad altri delitti tra i quali la
bestialità (R. Naz, Traité de Droit
Canonique, t. IV, lib. V, p. 761).
Il reato di
sodomia è punito quanto ai laici con la pena dell’infamia “ipso facto” e con
altre sanzioni da infliggersi a prudente giudizio del vescovo in relazione alla
gravità dei singoli casi (can. 2357); e quanto agli ecclesiastici e ai
religiosi, se si tratti di clerici
minores (cioè di grado inferiore al diacono) con pene diverse, commisurate
alla gravità della colpa, che possono arrivare fino alla dimissione dallo stato
clericale (can. 2358), e se si tratti di clerici maiores (cioè di diaconi,
sacerdoti o vescovi) con lo stabilire che “vengano sospesi, dichiarandoli
infami, da ogni ufficio, beneficio, dignità, vengano privati dell’eventuale
stipendio e, nei casi più gravi, vengono deposti” (can. 2359, § 2; cfr. R. Naz
in Dictionnaire de Droit Canonique,
t. VII, coll. 1064-1065).
Ricordiamo che
la citata “pena dell’infamia” era molto grave, in quanto consisteva nella
“perdita totale o parziale della buona reputazione presso la gente onesta” e
comportava il divieto di esercitare incarichi ecclesiastici e di svolgere
funzioni di fiducia quali il padrinato o l’arbitrato (Dictionnaire de droit canonique, t. V, coll. 1358-1359).
La
Congregazione per la Dottrina della fede: “Gli atti omosessuali sono
intrinsecamente disordinati”
Nell’ultimo
dopoguerra, il clima edonistico e permissivo della cosiddetta “società dei
consumi” ha contribuito ad aggravare il problema dell’omosessualità. Più tardi,
la rivolta generazionale e libertaria del cosiddetto Sessantotto ha proclamato
il diritto delle passioni sregolate ad impadronirsi della società senza subire
alcun freno o repressione.
Negli ultimi
anni, mentre l’omosessualità veniva propagandata da esponenti del mondo della
cultura, dell’arte, della moda e dello spettacolo, il Magistero della Chiesa ha
però rinnovato la condanna del peccato contro natura.
La
Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato due documenti – la Dichiarazione
Persona humana del 29 dicembre 1975 e
la Lettera pastorale del 1° ottobre
1986 – nei quali ha ribadito che è impossibile legittimare in qualsiasi modo
una forma di relazione che è totalmente in contrasto col disegno divino e
quindi anche con la dignità umana.
“Secondo
l’ordine morale oggettivo, le relazioni omosessuali sono atti privi della loro
regola essenziale e indispensabile.
“Nella Sacra
Scrittura, esse sono condannate come gravi depravazioni ed anzi vengono
presentate come funesta conseguenza del rifiuto di Dio. Questo giudizio della
Scrittura (…) attesta che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente
disordinati e che non possono in nessun caso ricevere una qualche approvazione”
(Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione Persona humana, n. 8).
Condannando le
dottrine omosessuali “la Chiesa non limita ma anzi difende la libertà e la
dignità della persona”
“Occorre
precisare che la particolare inclinazione della persona omosessuale, benché non
sia in se peccato, costituisce tuttavia una tendenza, più o meno forte, verso
un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale.
“Pertanto,
l’inclinazione stessa dev’essere considerata come oggettivamente disordinata.
Di conseguenza, coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero essere
oggetto di una particolare sollecitudine pastorale perché non siano portati a
credere che l’attuazione di tale tendenza nelle relazioni omosessuali sia una
scelta moralmente accettabile”.
“San Paolo (…)
presenta il comportamento omosessuale come un esempio della cecità nella quale
è caduta l’umanità. Sostituendosi all’originaria armonia fra il Creatore e le
creature, la grave deviazione dell’idolatria (del piacere, in tal caso, n.d.r.)
ha condotto ad ogni sorta di eccessi nel campo morale. San Paolo trova
l’esempio più chiaro di questo disordine proprio nelle relazioni omosessuali
(Rom., 1, 18-32). Infine, nell’elenco di coloro che agiscono contrariamente
alla sana dottrina, vengono esplicitamente menzionati come peccatori coloro che
compiono atti omosessuali (1 Tim., 1, 10). (…)
“È solo nella
relazione coniugale che l’uso della facoltà sessuale può essere moralmente
retto. Pertanto una persona che si comporta in modo omosessuale agisce
immoralmente. (…)
“L’attività
omosessuale impedisce la propria realizzazione e felicità, perché è contraria
alla sapienza creatrice di Dio. Nel respingere le erronee dottrine riguardanti
l’omosessualità, la Chiesa non limita ma anzi difende la libertà e la dignità
della persona, intese in modo reale ed autentico” (Congregazione per la
Dottrina della Fede, Lettera sulla cura
pastorale delle persone omosessuali, nn. 3, 6-7).
La condanna
dell’unioni omosessuali è stata ribadita più recentemente nel nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica,
promulgato nel 1992 da S.S. Giovanni Paolo II:
“Basandosi
sulla sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi
depravazioni, la Tradizione ha sempre dichiarato che gli atti di omosessualità
sono intrinsecamente disordinati. Sono infatti contrari alla legge naturale,
precludono all’atto sessuale il dono della vita, e non sono frutto di una vera
complementarietà affettiva e sessuale. Non possono essere approvati in nessun
caso” (Catechismo della Chiesa Cattolica,
n. 2357).
(…)
La
legalizzazione dell’omosessualità condannata dai documenti ufficiali recenti
La promozione
pubblica dell’omosessualità costituisce secondo la morale cattolica una colpa
molto più grave della sua pratica privata.
Essa
rappresenta infatti l’approvazione ufficiale, da parte della autorità civile,
di un peccato che dovrebbe essere invece pubblicamente condannato in nome del
bene comune. Se nel passato gli ambienti omosessuali si limitavano a praticare
il loro vizio, senza aspirare ad una giustificazione morale o ad una pubblica
legalizzazione, è proprio questo che oggi essi pretendono di ottenere dai
governi e persino dalla Chiesa. Fattisi forti della tolleranza ottenuta nel
corso del nostro secolo, tolleranza che ne ha aumentato il numero e l’influenza
anche politica, oggi i circoli omosessuali organizzati pretendono di
conquistare una posizione giuridica che consentirebbe loro di imporre
all’opinione pubblica l’accoppiamento contro natura come una “scelta di vita”
che deve godere di dignità, propaganda e favori pari a quelli finora tributati
alla sola unione secondo natura. Il Magistero della Chiesa, nel condannare
espressamente e ripetutamente la pratica omosessuale, a maggior ragione
respinge con sdegno la proposta di legalizzare in qualsiasi forma le unioni
contro natura.
La
Congregazione per la Dottrina della Fede ribadisce che il vizio non può
reclamare alcun riconoscimento, perché ciò che è male agli occhi di Dio non può
venire ammesso socialmente come giusto.
“È pertanto in
atto in alcune nazioni un vero e proprio tentativo di manipolare la Chiesa
conquistandosi il sostegno, spesso in buona fede, dei suoi Pastori, in uno
sforzo tendente a cambiare le norme della legislazione civile. Tale azione mira
a conformare questa legislazione alla concezione propria di questi gruppi di
pressione, secondo cui l’omosessualità è almeno una realtà perfettamente
innocua, se non totalmente buona. Benché la pratica dell’omosessualità stia
minacciando seriamente la vita e il benessere di un gran numero di persone, i
fautori di questa tendenza non desistono dalla loro azione e rifiutano di
prendere di prendere in considerazione le proporzioni del rischio che vi è
implicato. La Chiesa non può non preoccuparsi di tutto questo e pertanto
mantiene ferma la sua chiara posizione al riguardo, che non può essere
modificata sotto la pressione della legislazione civile o della moda del
momento. (…) La Chiesa è consapevole che l’opinione, secondo cui l’attività
omosessuale sarebbe paragonabile, o almeno altrettanto accettabile,
all’espressione sessuale dell’amore coniugale, ha un’incidenza diretta sulla
concezione che la società ha della natura e dei diritti della famiglia, e li
mette seriamente in pericolo. (…) La doverosa reazione alle ingiustizie
commesse contro le persone omosessuali non può portare in nessun modo a
ritenere che la condizione omosessuale non sia disordinata. Se poi tale
valutazione viene accolta, e di conseguenza l’attività omosessuale viene
accettata come buona, oppure se viene introdotta una legislazione civile che
protegga un comportamento al quale nessuno può rivendicare un qualsiasi
diritto, allora né la Chiesa né la società nel suo complesso dovrebbero poi
sorprendersi se anche altre opinioni e pratiche perverse guadagnano terreno e
se i comportamenti irrazionali e violenti aumentano” (Congregazione per la
Dottrina della Fede, Lettera sulla cura
pastorale delle persone omosessuali, nn. 9-10).
“La tendenza
sessuale non costituisce una qualità paragonabile alla razza, all’origine
etnica, etc., rispetto alla non-discriminazione. Diversamente da queste, la
tendenza omosessuale è un disordine oggettivo e richiama una preoccupazione
morale. Vi sono ambiti nei quali non è ingiusta discriminazione tener conto
della tendenza sessuale; per esempio, nella collocazione di bambini in adozione
o affido, nell’assunzione di insegnanti o allenatori sportivi, nel servizio militare.
Gli omosessuali, in quanto persone umane, hanno gli stessi diritti di tutte le
altre persone. (…) Nondimeno, questi diritti non sono assoluti. Essi possono
venire legittimamente limitati a motivo di un comportamento esterno
oggettivamente disordinato. Ciò è talvolta non solo lecito ma anche
obbligatorio, e inoltre si imporrà non solo nel caso di comportamento
colpevole, ma anche nel caso di azioni commesse da persone fisicamente o
psicologicamente malate. (…) Includere la tendenza omosessuale fra le
considerazioni in base alle quali ogni discriminazione è illegale, può
facilmente condurre a valutare l’omosessualità come fonte positiva di diritti
umani. (…) Ciò è tanto più deleterio, dal momento che non esiste alcun diritto
all’omosessualità, la quale pertanto non può costituire la base per
rivendicazioni giudiziali. Il passaggio dal riconoscimento dell’omosessualità
come fattore in base al quale è illegale discriminare può portare facilmente,
se non automaticamente, alla protezione legislativa ed alla promozione legale
dell’omosessualità. (…) Inoltre, c’è il pericolo che una legislazione che
trasformi l’omosessualità in una fonte di diritti possa di fatto incoraggiare
le persone con tendenze omosessuali a dichiarare la loro omosessualità o
addirittura a cercare dei partners allo scopo di sfruttare le disposizioni di
legge” (Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, Appendice
del 1993, nn. 10-14).
“Dovrà essere
ritirato ogni appoggio a qualunque organizzazione che cerchi di sovvertire
l’insegnamento della Chiesa, che sia ambigua nei confronti di esso, o che lo
trascuri completamente. Un tale appoggio, o anche l’apparenza di esso, può dare
origine a gravi fraintendimenti” (Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera sulla cura pastorale delle persone
omosessuali, n. 17).
La Conferenza
Episcopale Spagnola: il rifiuto di legalizzare la “famiglia omosessuale” non è
un’ingiusta discriminazione
Contestando la
risoluzione del Parlamento Europeo, in una nota intitolata Matrimonio, famiglia e unioni omosessuali, pubblicata il 24 giugno
1994, la Conferenza Episcopale Spagnola ha così precisato:
“Non si può
chiedere alla società di riconoscere la condizione o il comportamento
omosessuali come una modalità dell’essere umano paragonabile, per esempio, alle
differenze naturali di razza o di sesso. Denunciamo come ingannevole il
tentativo di far credere all’opinione pubblica che determinate restrizioni
legale, come la proibizione di contrarre matrimonio o di adottare bambini,
rappresentino discriminazioni ingiuste nei confronti degli omosessuali. Tali
proibizioni sarebbero ingiuste se venissero applicate a motivo della razza,
dell’origine etnica, del sesso, etc., ma non lo sono in questo caso. Gli
omosessuali, in quanto persone umane, hanno gli stessi diritti di tutte le
altre persone. Questi diritti però appartengono loro in quanto persone e non in
virtù della loro tendenze sessuale” (Conferenza Episcopale Spagnola, Matrimonio, famiglia e unioni omosessuali,
n. 5).
“È chiaro che,
quando le leggi non legittimano il comportamento omosessuale, non lo fanno per
trattare qualcuno ingiustamente ma per soddisfare la norma morale e per
tutelare il bene comune della società. All’opposto, le leggi che lo
legittimassero mancherebbero di qualunque fondamento etico e produrrebbero un
effetto pedagogico negativo tendente a minare il bene comune. (…) Qualunque
equiparazione giuridica di dette unioni al matrimonio conferirebbe loro un
valore di istituzione sociale che non corrisponde in alcun modo alla loro
realtà antropologica. I coniugi, generando ed educando figli, contribuiscono in
modo insostituibile alla crescita e alla stabilità della società; per questo
meritano il riconoscimento e il sostegno legale dello Stato. Per contro, non si
può riconoscere una dimensione sociale analoga a quella del matrimonio e della
famiglia alla convivenza di omosessuali, che non può mai avere tali
caratteristiche. (…) Il bene comune esige che le leggi riconoscano, promuovano
e tutelino l’unione matrimoniale, essenzialmente eterosessuale, come fondamento
imprescindibile della famiglia. Per questo non è accettabile la legislazione
che equipara in qualche modo al matrimonio le cosiddette unioni omosessuali. Le
leggi non sono tenute a sanzionare lo stato di fatto convertendo il fatto in
diritto.
“È vero che le
norme civile non sempre potranno includere integralmente la legge morale,
poiché la legge civile dovrà talvolta tollerare, in certi settori dell’ordine
pubblico, quello che non può proibire senza provocare danni più gravi.
Tuttavia, questa tolleranza non potrà estendersi ai comportamenti che attentano
ai diritti fondamentali delle persone, compresi i diritti alla famiglia e al
matrimonio come istituzioni. In questi casi il legislatore, lungi dal piegarsi
ai fatti sociali, deve ‘provvedere affinché la legge civile venga regolata
dalle norme fondamentali della legge morale’ (Congregazione per la dottrina
della Fede, Istruzione Donum vitae,
n. 3). Se non lo farà, egli si renderà responsabile dei gravi effetti negativi
prodotti nella società dalla legittimazione di un male morale, come il
comportamento omosessuale istituzionalizzato” (Conferenza Episcopale Spagnola, Matrimonio, famiglia e unioni omosessuali,
nn. 8, 13 e 19).
Che la
parificazione dell’unione omosessuale al matrimonio sia assurda, viene manifestato
ad esempio dalle inevitabili conseguenze che produrrebbe nel campo
dell’adozione dei bambini, che a questo punto verrebbe inevitabilmente
rivendicata come diritto dagli omosessuali.
“Non è quindi
possibile qualificare come discriminante il fatto che le leggi proibiscano
l’adozione agli omosessuali. Bisogna piuttosto pensare che sarebbe proprio il
bambino, eventualmente adottato in simili circostanze, ad essere trattato
ingiustamente. Ciò a maggior ragione, se consideriamo che in questo momento
sono molti i coniugi idonei disposti ad adottare e che, per un motivo o per
l’altro, non riescono a realizzare questo loro desiderio. I bambini, che
sfortunatamente siano stati privati di una famiglia propria, non devono essere
sottoposti ad una nuova prova. Essi hanno il diritto di crescere in un ambiente
che si avvicini il più possibile a quello della famiglia naturale che non
hanno”. (Conferenza Episcopale Spagnola, Matrimonio,
famiglia e unioni omosessuali, n. 14).
S.S. Giovanni
Paolo II: il parlamento europeo chiede “di legittimare un disordine morale”
Nel suo
discorso del 20 gennaio 1994, pronunciato pochi giorni dopo la risoluzione
pro-omosessualità del Parlamento Europeo, S.S. Giovanni Paolo II ha ribadito
che è illecito voler legalizzare l’unione omosessuale.
“Il pensiero
va qui alla recente e ben nota risoluzione approvata dal Parlamento europeo.
(…) Ciò che non è moralmente ammissibile è l’approvazione giuridica della
pratica omosessuale. Essere comprensivi verso chi pecca, verso chi non è in
grado di liberarsi da questa tendenza, non equivale infatti a sminuire le
esigenze della norma morale. (...)
”Con la risoluzione del Parlamento
Europeo, si è chiesto di legittimare un disordine morale. Il parlamento ha
conferito indebitamente un valore istituzionale a comportamenti devianti, non
conformi al piano di Dio. (…) Dimenticando la parola di Cristo – ‘la Verità vi
farà liberi’ (Gv. 8, 32) – si è cercato di indicare agli abitanti del nostro
continente il male morale, la deviazione, una certa schiavitù, come via di
liberazione, falsificando l’essenza stessa della famiglia” (S.S. Giovanni Paolo
II, Angelus del 20 febbraio 1994, in “L’Osservatore Romano” del 22 febbraio
1994).
(op. cit., pp. 5-18, 23-27)